Autore Topic: Il bambino ha diritto di essere ascoltato su tutte le questioni che lo riguarda [Cittadino e Istitu  (Letto 728 volte)

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Offline ninfea

Alla luce delle modifiche introdotte con la legge n. 219/2012, l’audizione del minore nei procedimenti che lo riguardano non è più solo un dovere per il giudice, ma anche un diritto del fanciullo, che viene in tal modo considerato vero e proprio soggetto di diritto e non solo oggetto di protezione. Lo ha affermato il Tribunale di Varese.

Il caso
Una madre contesta il collocamento del figlio quattordicenne, sostenendo che il ragazzino sarebbe stato oggetto di condizionamenti. Tenuto conto dell’età del minore e delle opposte ricostruzioni dei genitori, a giudizio del Tribunale è indispensabile procedere all’audizione del figlio. L’audizione del minore è un adempimento obbligatorio nel procedimento in cui il giudice debba decidere su situazioni di diretto interesse del fanciullo. La Cassazione, in particolare, ha affermato che tale audizione, nelle procedure in ordine all’affidamento del minore ai genitori, è divenuta obbligatoria con l’art. 6 della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, per cui vi si deve sempre procedere tranne nel caso in cui possa arrecare danno al minore stesso. L’importanza dell’audizione è stata poi ribadita nelle «Linee guida del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di bambino», dove si rimarca il diritto del minore ad avere la possibilità di esprimere la propria opinione nell’ambito dei procedimenti che lo riguardano. Infine, con la legge n. 219/2012 è stato inserito nel c.c. il nuovo art. 315 – bis, che prevede il diritto all’ascolto del figlio minore che abbia compiuto 12 anni - e anche di età inferiore, ove capace di discernimento - in ordine a tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. La norma non è sovrapponibile alla previsione dell’art. 155 – sexies c.c., in quanto, mentre quest’ultimo tratteggia il dovere del giudice di ascoltare il minore, l’articolo recentemente introdotto delinea il diritto del minore ad essere ascoltato, guardando così al fanciullo non come semplice oggetto di protezione, ma come vero e proprio soggetto di diritto. Per questi motivi, tenuto conto che non è opportuno che l’ascolto del minore avvenga senza una adeguata competenza nell’accertamento della capacità di discernimento dello stesso, il Tribunale nomina un esperto di psicologia infantile affinché, nel caso in cui venga accertata la predetta capacità, ascolti il ragazzino indagando la sua opinione sui punti stabiliti dal giudice.


Fonte: www.dirittoegiustizia.it
« Ultima modifica: Aprile 12, 2014, 07:24:57 am da ninfea »
                                  
 


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