Autore Topic: Sottotetto condominiale [Casa e Condominio]  (Letto 755 volte)

Descrizione:

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questo topic.

Offline ninfea

Sottotetto condominiale [Casa e Condominio]
« il: Luglio 16, 2013, 20:55:04 pm »
Posto che dalle planimetrie in atti e dal regolamento condominiale non si ricavano elementi che comprovino la supposta natura non condominiale del sottotetto, l’amministratore può indubbiamente agire al fine realizzare la tutela dei diritti sulle parti comuni dell’edificio. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 7327/13.


Il caso
Un condominio cita in giudizio i proprietari di un’unità immobiliare sita all’ultimo piano, sostenendo che i due avevano realizzato delle strutture murarie nel sottotetto di proprietà condominiale sovrastante il loro appartamento, separandolo così dalla restante area comune. I convenuti si difendono sostenendo che il sottotetto in questione costituiva in realtà una pertinenza del loro appartamento e, in ogni caso, essendo stato posseduto in via esclusiva dal 1979, era ormai intervenuto l’usucapione. Le domande vengono accolte in entrambi i gradi di merito e i soccombenti decidono pertanto di ricorrere per cassazione. Con un primo motivo di ricorso, i due proprietari lamentano che dal primo atto di vendita degli appartamenti e dal regolamento di condominio risulterebbe che il sottotetto non sia di natura condominiale: a giudizio degli Ermellini, tuttavia, tale argomento è stato già esaminato in sede di merito e si è affermato che dalle planimetrie in atti e dal regolamento condominiale non possono desumersi elementi che comprovino la supposta natura non condominiale del sottotetto. La seconda censura ha per oggetto la legittimazione attiva del condominio: i ricorrenti sostengono che l’azione proposta fosse di reintegra, ma non vi sia stato accertamento dell’esercizio di fatto del possesso da parte dei convenuti né dell’esecuzione di opere impeditive dell’uso comune. La Suprema Corte rileva però che in realtà la domanda era diretta alla tutela dello stato di fatto del bene condominiale mediante il ripristino dell’originario stato dei luoghi: a tal proposito, consolidata giurisprudenza ha affermato che il potere rappresentativo dell’amministratore comprende tutte le azioni volte a realizzare la tutela dei diritti sulle parti comuni dell’edificio, con la sola esclusione di quelle che incidono sulla condizione giuridica dei beni cui si riferiscono, esorbitando cioè dall’ambito degli atti conservativi. Nel caso, al contrario, i giudici di legittimità rilevano che l’amministratore ha agito con un’azione volta al ripristino dei luoghi, al fine di mantenere l’integrità materiale dell’area condominiale: non c’è dubbio che una simile azione rientri nell’ambito degli atti conservativi ex art. 1130 c.c.. Rilevata l’inammissibilità delle ulteriori doglianze con le quali i ricorrenti lamentano che non si potrebbe attribuire valore confessorio alle dichiarazioni di uno di loro, gli Ermellini esaminano il terzo motivo di ricorso: neppure tale censura, tuttavia, merita accoglimento, dal momento che, al contrario di quanto sostenuto dai due proprietari, dal complessivo contesto della sentenza si può dedurre che le opere da demolire sono proprio le strutture realizzate dai convenuti. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.


Fonte: www.dirittoegiustizia.it

« Ultima modifica: Aprile 10, 2014, 21:51:04 pm da ninfea »
                                  
 


Cliccate il BANNER sopra, sarete di grande Aiuto. GRAZIE !