Autore Topic: Ok al beneficio solo se il locatario può “portarsi via” il bene a fine contratto [Casa e Condominio]  (Letto 792 volte)

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Ok al beneficio solo se il locatario può “portarsi via” il bene a fine contratto


Erra il Giudice d’Appello ad applicare l’agevolazione prevista per le aree svantaggiate, ex art. 8, Legge n. 388/2000, in relazione ai costi sostenuti per l’installazione dell’impianto elettrico nonché alle spese relative a lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà di terzi.

L’annullamento dell’avviso di recupero del credito d’imposta disposto dai giudici di merito, viola, per la Cassazione, la menzionata disciplina sull’agevolazione, che per “nuovi investimenti” intende le acquisizioni di beni strumentali nuovi.

La Corte afferma che, nell’ipotesi di spese su immobili condotti in locazione, come nel caso di specie, il criterio distintivo per l’applicabilità del beneficio “è quello della sussistenza, o meno, di un’autonomia funzionale del bene acquisito rispetto al bene del terzo”, suscettibile di utilizzazione separata da parte del locatario al termine della locazione.

Tali principi trovano conferma anche nella disciplina in tema di determinazione del reddito d’impresa: le spese sostenute “per interventi migliorativi privi di autonomia funzionale” sono soggette alla disciplina delle “spese relative a più esercizi” ex art. 74, comma 3, T.U.I.R., che stabilisce la loro deducibilità “nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio”, in altre parole, “tali investimenti, anche se hanno natura incrementativa, non costituiscono beni, bensì meri costi”. Ne discende che, per usufruire dell’agevolazione, il contribuente deve dimostrare che i costi possano essere contabilizzati in bilancio tra le “immobilizzazioni materiali”.

Sulla base di tali considerazioni, la Cassazione con l’ordinanza del primo luglio scorso, n. 14980, ha accolto il ricorso dell’Agenzia, annullato la decisione di merito e rimesso la causa al Giudice del rinvio.




Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti -http://fiscopiu.it/news/ok-al-beneficio-solo-se-il-locatario-pu-portarsi-il-bene-fine-contratto

                                  
 


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